1. In materia di non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale,
a) prevedere che il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate all'articolo 38, possa disporre che della sentenza di condanna a pena detentiva non superiore a due anni ovvero a pena interdittiva non perpetua, a pena prescrittiva o a pena pecuniaria, non sia fatta menzione nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta dell'interessato, per ragioni diverse da quelle di diritto elettorale, e che, in caso di successive condanne a pena detentiva, la non menzione possa essere disposta purché la pena complessiva non superi i due anni;
b) prevedere che della sentenza di condanna a pena sospesa non sia fatta menzione nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta dell'interessato, per ragioni diverse da quelle di diritto elettorale;
c) prevedere che la non menzione della condanna possa essere revocata quando il condannato commetta un ulteriore reato, entro limiti da stabilire.